Capo II
Art. 19
24 / 30Carta di qualificazione del conducente comprovante la qualificazioneiniziale
In vigore dal 26 feb 2014
1. La carta di qualificazione del conducente è conseguita previa frequenza del corso di qualificazione iniziale, ordinario o accelerato di cui rispettivamente ai commi 2 o 2-bis, e superamento di un esame di idoneità. Le materie del corso sono indicate nell'allegato I, sezione 1; l'esame consta di almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati in relazione ad ogni materia. 2. Il corso di qualificazione iniziale ordinario è conforme a quanto disposto dall'allegato I, sezione 2.
2-bis. Il corso di qualificazione iniziale accelerato è conforme a quanto disposto dall'allegato I, sezione 2-bis.
3. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati:
a) dalle autoscuole ovvero dai consorzi di autoscuole, a condizione che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida;
b) da soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base dei criteri individuati con il decreto di cui al comma 5-bis.
4. L'esame di cui al comma 1 è svolto da funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base delle disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 5-bis.
4-bis. La frequenza del corso di qualificazione per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, di cui al presente articolo, non è richiesta al titolare di patente militare corrispondente a quelle civili delle categorie C, CE, C1, C1E e D, DE, D1, D1E.
5. I conducenti candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente, che già hanno conseguito l'attestato di idoneità professionale di cui alle vigenti disposizioni in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di persone o di cose sono esentati dalla frequenza dei corsi di cui al presente articolo e dal sostenere il relativo esame sulle parti comuni.
5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è dettata la disciplina relativa ai requisiti e criteri che devono soddisfare i soggetti di cui al comma 3, nonché ai programmi dei corsi ed alle procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 22 dicembre 2008, n. 214 ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che "Il decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 286 del 2005, introdotto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
- Il D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano a far data dal 19 gennaio 2013, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettere b), c) e d), che si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-21;286#art-19