Art. 15 · Ambito di applicazione
Capo II

Art. 15

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Ambito di applicazione

In vigore dal 25 giu 2020
1. La qualificazione di cui all' è richiesta: a) ai cittadini italiani; b) ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo; c) ai cittadini di un paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano a far data dal 19 gennaio 2013, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettere b), c) e d), che si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-21;286#art-15