Capo II
Art. 15
20 / 30Ambito di applicazione
In vigore dal 25 giu 2020
1. La qualificazione di cui all' è richiesta:
a) ai cittadini italiani;
b) ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;
c) ai cittadini di un paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano a far data dal 19 gennaio 2013, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettere b), c) e d), che si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-21;286#art-15