Titolo I
Art. 8
8 / 16Disposizioni contabili
In vigore dal 24 gen 2006
1. Alle spese connesse all'attività ed al funzionamento della Consulta si provvede nei limiti delle risorse autorizzate dall'articolo 17, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è disciplinata la gestione autonoma, da parte della Consulta, delle spese occorrenti per il proprio funzionamento.
3. Con lo stesso regolamento di cui al comma 2, sono stabiliti i gettoni di presenza per le riunioni degli organi della Consulta, i rimborsi delle spese ed ogni altra indennità, che sono corrisposti nell'ambito delle risorse di cui al comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-21;284#art-8