Art. 4 · Attribuzioni
Titolo I

Art. 4

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Attribuzioni

In vigore dal 24 gen 2006
1. La Consulta svolge attività propositiva, di studio, di monitoraggio, di consulenza delle autorità politiche, per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie di governo nel settore dell'autotrasporto e della logistica, anche in materia di controlli tecnici ed amministrativi sull'esercizio dell'attività di autotrasporto. A tale fine, la Consulta: a) elabora e provvede all'aggiornamento, nonché al monitoraggio sull'attuazione del Piano nazionale della logistica; b) esprime parere sulle questioni attinenti i progetti normativi e l'applicazione delle disposizioni, anche europee, in materia di autotrasporto, nonché sulle problematiche relative all'attraversamento delle Alpi; c) esprime parere sui problemi di competenza della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti; d) promuove iniziative per lo sviluppo dell'intermodalità, anche attraverso la messa a punto di progetti pilota; e) formula indirizzi e proposte in materia di sicurezza della circolazione stradale, e provvede all'elaborazione di proposte relative ai programmi ed alle strategie dei controlli sull'attività di autotrasporto; f) promuove studi e indagini sulle politiche di investimento e sulla competitività delle imprese italiane di autotrasporto in ambito internazionale, provvedendo anche alle rilevazioni dei costi dei servizi di trasporto; g) provvede all'aggiornamento degli usi e consuetudini da applicare alla definizione delle controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto di merci su strada stipulati non in forma scritta, ai sensi delle disposizioni di cui all', comma 2, lettera b), numero 6), della legge 1° marzo 2005, n. 32; h) elabora e propone iniziative di sostegno e di assistenza alle imprese di autotrasporto, nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di tutela della concorrenza; i) propone indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici; l) esprime, su richiesta delle competenti autorità, pareri sull'adozione di provvedimenti amministrativi riguardanti 1'autotrasporto; m) fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di accesso alla professione di autotrasportatore, ed ai fini dell'attuazione del criterio di delega di cui all', comma 2), lettera c), numero 3), della citata legge 1° marzo 2005, n. 32, verifica, in collaborazione con il Comitato centrale, il rispetto dell'uniformità della regolamentazione e delle procedure, nonché la tutela delle professionalità esistenti, nei procedimenti preordinati all'iscrizione delle imprese di autotrasporto all'Albo nazionale degli autotrasportatori, anche al fine di assicurare il necessario coordinamento.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-21;284#art-4