Art. 14 · Abrogazioni
Titolo II

Art. 14

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Abrogazioni

In vigore dal 24 gen 2006
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli del presente decreto legislativo, sono abrogati: a) gli , primo comma, numero 1), della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni; b) gli del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, e successive modificazioni. 2. Sono comunque abrogate le disposizioni incompatibili con la disciplina del presente decreto legislativo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-21;284#art-14