Art. 18 · Norme di coordinamento
Titolo III

Art. 18

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Norme di coordinamento

In vigore dal 2 dic 2005
1. Al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 2, primo periodo, le parole: «gli articoli da 1 a 6» sono sostituite dalle seguenti: «gli »; b) all', comma 1: 1) la lettera m) è soppressa; 2) dopo la lettera q), è aggiunta, in fine, la seguente: «q-bis) alla cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento effettuato ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, abrogato dall', comma 2, del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, si applicano le disposizioni dell'articolo 175, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.» 2. All'articolo 37-bis, comma 3, lettera f-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole «cessioni di beni» sono inserite le seguenti: «e prestazioni di servizi». 3. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il reddito d'impresa, di cui al comma 1 dell'articolo 183 del testo unico delle imposte sui redditi e quello di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, risultano dalle dichiarazioni iniziale e finale che devono essere presentate dal curatore o dal commissario liquidatore. Il curatore o il commissario liquidatore, prima di presentare la dichiarazione finale, deve provvedere al versamento, se la società fallita o liquidata vi è soggetta, dell'imposta sul reddito delle società. In caso di fallimento o di liquidazione coatta, di imprese individuali o di società in nome collettivo o in accomandita semplice, il curatore o il commissario liquidatore, contemporaneamente alla presentazione delle dichiarazioni iniziale e finale di cui al secondo periodo, deve consegnarne o spedirne copia per raccomandata all'imprenditore e a ciascuno dei familiari partecipanti all'impresa, ovvero a ciascuno dei soci, ai fini dell'inclusione del reddito o della perdita che ne risulta nelle rispettive dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in cui ha avuto inizio e in quello in cui si è chiuso il procedimento concorsuale. Per ciascuno degli immobili di cui all'articolo 183, comma 4, secondo periodo, del testo unico il curatore o il commissario liquidatore, nel termine di un mese dalla vendita, deve presentare all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate apposita dichiarazione ai fini dell'imposta locale sui redditi, previo versamento nei modi ordinari del relativo importo, determinato a norma dell'articolo 25 del testo unico.»; b) dopo l'articolo 5-bis è aggiunto, in fine, il seguente: «5-ter (Adempimenti dei curatori e amministratori di eredita). - 1. I curatori di eredità giacenti e gli amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti, oltre alle dichiarazioni dei redditi di cui all'articolo 187 del testo unico delle imposte sui redditi, da presentare nei termini ordinari, relative al periodo d'imposta nel quale hanno assunto le rispettive funzioni ai periodi d'imposta successivi fino a quello anteriore al periodo d'imposta nel quale cessa la curatela o l'amministrazione, sono tenuti a presentare, entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni: a) le dichiarazioni dei predetti redditi relative al periodo d'imposta nel quale si è aperta la successione, se anteriore a quello nel quale hanno assunto le funzioni, e agli altri periodi d'imposta già decorsi anteriormente a quest'ultimo; b) la dichiarazione dei redditi posseduti nell'ultimo periodo d'imposta dal contribuente deceduto e, se il relativo termine non era scaduto alla data del decesso, quella dei redditi posseduti nel periodo d'imposta precedente. 2. I curatori e gli amministratori devono inoltre: a) adempiere per i periodi d'imposta indicati nell'alinea del comma 1, se nell'asse ereditario sono comprese aziende commerciali o agricole, gli obblighi contabili e quelli a carico dei sostituti d'imposta stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; b) presentare, entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni, le dichiarazioni di sostituto d'imposta relative ai pagamenti effettuati nei periodi d'imposta considerati nelle lettere a) e b) del comma 1; c) comunicare mediante raccomandata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro 60 giorni, l'assunzione e la cessazione delle funzioni; la comunicazione di cessazione deve contenere l'indicazione dei dati identificativi degli eredi e delle quote ereditarie di ciascuno di essi. 3. L'erede, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è cessata la curatela o l'amministrazione, deve darne comunicazione e indicare l'ufficio dell'Agenzia delle entrate del domicilio fiscale del contribuente deceduto, i dati identificativi del curatore o dell'amministratore e degli altri eredi e la propria quota di eredità. Nella stessa dichiarazione può essere esercitata, per ciascuno degli anni per i quali i redditi di cui all'articolo 187 del testo unico delle imposte sui redditi sono stati determinati in via provvisoria, la facoltà prevista nell', comma 3, dello stesso testo unico. 4. Dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, o, in mancanza, dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata, decorre il termine per la liquidazione definitiva delle imposte a norma dell'articolo 187 del citato testo unico. 5. Nei confronti del curatore o dell'amministratore, salvo quanto disposto nel comma 1, i termini pendenti alla data di apertura della successione e quelli aventi inizio prima della data di assunzione delle funzioni sono sospesi fino a tale data e sono prorogati di 6 mesi.». 4. Gli e da 8 a 19 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, e l', comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati. 5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, per i soggetti che nell'esercizio precedente a quello in corso alla data del 1° gennaio 2005 hanno valutato i titoli e gli strumenti finanziari unitariamente, il criterio di valutazione ivi previsto può essere adottato entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 2005. 6. Le disposizioni dell', comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004; quelle dell', comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo, si applicano alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 e a partire da quest'ultima data. Le disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come modificato dal presente articolo, nonché quelle dell' del presente articolo hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005. L'abrogazione dell', comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, ad opera del comma 4 del presente articolo, ha effetto per i periodi d'imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-18;247#art-18