Art. 16 · Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio
Capo II

Art. 16

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Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio

In vigore dal 2 dic 2005
1. All' del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «L'opzione non produce effetto per i redditi derivanti dalle partecipazioni al capitale o al patrimonio, dai titoli o strumenti finanziari e dai contratti, non qualificati di cui al comma 4 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, salvo la dimostrazione, al momento del conferimento delle suddette partecipazioni, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c), del comma 1, dell'articolo 87, del citato testo unico a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del medesimo testo unico.»; b) al comma 3, lettera d), le parole «dai commi 1 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 4, primo periodo,». 2. Le disposizioni dell', commi 1 e 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006. Per le partecipazioni già conferite in gestione alla predetta data, l'opzione di cui all', comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 461 del 1997, perde efficacia a partire dalla medesima data.
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