Art. 15 · Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi
Capo II

Art. 15

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Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi

In vigore dal 2 dic 2005
Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi 1. All' del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'imposta sostitutiva non si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, di titoli o strumenti finanziari e di contratti, non qualificati di cui al comma 4, dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, salvo la dimostrazione, a seguito di esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dell'articolo 167, del citato testo unico del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del medesimo testo unico.»; b) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'eventuale imposta sostitutiva pagata fino al superamento delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto indicati nella lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67, è portata in detrazione dalle imposte sui redditi.». 2. Le disposizioni dell', comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come modificate dal presente articolo, si applicano alle plusvalenze percepite a decorrere dal periodo di imposta che ha inizio dal 1° gennaio 2006; quelle di cui al comma 4 del medesimo , come modificate dal presente articolo, si applicano alle plusvalenze percepite a decorrere dal periodo d'imposta che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio 2004.
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