Capo II
Art. 12
12 / 19Operazioni straordinarie
In vigore dal 2 dic 2005
1. All'articolo 172 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole «per i soci della società risultante dalla fusione o incorporante» sono sostituite dalle seguenti: «per i soci della società incorporata o fusa»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. All'aumento di capitale, all'avanzo da annullamento o da concambio che eccedono la ricostituzione e l'attribuzione delle riserve di cui al comma 5 si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della società incorporata o fusa, diverse da quelle già attribuite o ricostituite ai sensi del comma 5 che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione. Si considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata.».
2. All'articolo 173, comma 15, del testo unico, le parole: «dell'articolo 171» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 170».
3. All'articolo 176, comma 3, del testo unico, le parole: «67, comma 1, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «68, comma 3,».
4. All'articolo 177 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, nel primo periodo, le parole: «o quote» sono soppresse e nel secondo periodo le parole: «67, comma 1, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 68, comma 3»;
b) al comma 2 le parole: «ai fini della determinazione del reddito dell'impresa conferente» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini della determinazione del reddito del conferente».
5. All'articolo 179, comma 4, del testo unico, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli eventuali conguagli concorrono a formare il reddito dei soci della società incorporata o fusa o dei soci della società scissa, fatta salva l'applicazione dell'articolo 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87, e dei percipienti nelle operazioni di scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento, ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione totale di cui all'articolo 87 e quella parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3.».
6. All'articolo 181, comma 1, del testo unico, le parole: «dell'articolo 181» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 178».
7. All'articolo 183, comma 2, del testo unico, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del procedimento concorsuale è determinato mediante il confronto secondo i valori riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, tra le attività e le passività risultanti dal bilancio di cui al comma 1, redatto e allegato alla dichiarazione iniziale del curatore o dal commissario liquidatore. Il patrimonio netto è considerato nullo se l'ammontare delle passività è pari o superiore a quello delle attività.».
8. Le disposizioni degli articoli 172, comma 3, 173, 176, 177, comma 1, 179 e 181 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004; le disposizioni di cui agli articoli 172, comma 6, e 177, comma 2, hanno effetto per i periodi d'imposta che hanno inizio a decorrere del 1° gennaio 2005.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-18;247#art-12