Art. 11 · Disposizioni comuni
Capo II

Art. 11

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Disposizioni comuni

In vigore dal 2 dic 2005
1. All'articolo 165 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole: «Salvo quanto previsto dal comma 6, ultimo periodo, e dall'articolo 136, commi 3 e 6,» sono soppresse; b) al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma relative al riporto in avanti e all'indietro dell'eccedenza si applicano anche ai redditi d'impresa prodotti all'estero dalle singole società partecipanti al consolidato nazionale e mondiale, anche se residenti nello stesso paese, salvo quanto previsto dall'articolo 136, comma 6.»; c) al comma 9 dopo le parole: «dalle societa» sono inserite le seguenti: «, associazioni e imprese di cui all' e dalle societa». 2. All'articolo 166 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Trasferimento all'estero della residenza»; b) al comma 1: 1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.»; 2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le imprese individuali e le società di persone si applica l', comma 1, lettere g) e l).»; c) al comma 2 le parole «o della sede» sono soppresse. 3. Le disposizioni del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo le disposizioni dell'articolo 165, comma 6, che hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-18;247#art-11