Art. 10 · Determinazione della base imponibile di alcune imprese marittime
Capo II

Art. 10

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Determinazione della base imponibile di alcune imprese marittime

In vigore dal 2 dic 2005
1. All'articolo 156 del testo unico il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il reddito imponibile, determinato in via forfetaria ed unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave con i requisiti predetti, è calcolato sulla base degli importi in cifra fissa previsti per i seguenti scaglioni di tonnellaggio netto: a) da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: 0,0090 euro per tonnellata; b) da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta: 0,0070 euro per tonnellata; c) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta: 0,0040 euro per tonnellata; d) da 25.001 tonnellate di stazza netta: 0,0020 euro per tonnellata.». 2. All'articolo 160, comma 2, del testo unico, dopo le parole: «le altre imprese» sono inserite le seguenti: «, anche se residenti nel territorio dello Stato,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma l'applicazione dell'articolo 156.». 4. Le disposizioni degli articoli 156 e 160 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta indicati all', comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.
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