Art. 4 · Conseguimento dei titoli accademici e dell'abilitazione

Art. 4

Abrogato4 / 9

Conseguimento dei titoli accademici e dell'abilitazione

In vigore dal 1 gen 2008
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-17;227#art-4