Art. 31 · Norme finali e abrogazioni
Capo V

Art. 31

31 / 31

Norme finali e abrogazioni

In vigore dal 3 apr 2007
1. Sono fatti salvi gli interventi previsti per gli alunni in situazione di handicap dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. 2. Le seguenti disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi: articolo 82, esclusi i commi 3 e 4; articolo 191, escluso il comma 7; articolo 192, esclusi i commi 3, 4, 9, 10, e 11; articolo 193; articolo 194; articolo 195; articolo 196; articolo 198; articolo 199; articolo 206. 3. I commi 1 e 2 dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono abrogati. I finanziamenti già previsti per l'obbligo formativo dal comma 4 del predetto articolo 68 sono destinati all'assolvimento del diritto-dovere, anche nell'esercizio dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76. 4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, è abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 ottobre 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Baccini, Ministro per la funzione pubblica Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Castelli

Note all'articolo

  • Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che "Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-17;226#art-31