Art. 24 · Diffusione della cultura musicale e valorizzazione dei talenti
Capo IV

Art. 24

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Diffusione della cultura musicale e valorizzazione dei talenti

In vigore dal 19 nov 2005
1. Al fine di favorire la diffusione della cultura musicale e la valorizzazione dei talenti, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, in convenzione con le istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo, possono prevedere, nell'ambito della programmazione delle proprie attività, l'attivazione di laboratori musicali per la realizzazione di specifici progetti educativi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-17;226#art-24