Capo III
Art. 20
20 / 31Livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze
In vigore dal 19 nov 2005
1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti alla valutazione e certificazione delle competenze:
a) che gli apprendimenti e il comportamento degli studenti siano oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e
annuale, da parte dei docenti e degli esperti di cui all';
b) che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata
certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;
c) che, previo superamento di appositi esami, lo studente consegua la qualifica di operatore professionale con riferimento alla relativa figura professionale, a conclusione dei percorsi di durata triennale, ovvero il diploma professionale di tecnico, a conclusione dei percorsi di durata almeno quadriennale;
d) che, ai fini della continuità dei percorsi, di cui all', comma 13, il titolo conclusivo dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) assuma la denominazione di "diploma professionale di tecnico superiore";
e) che nelle commissioni per gli esami di cui alla lettera c) sia assicurata la presenza dei docenti e degli esperti di cui all';
f) che le competenze certificate siano registrate sul "libretto formativo del cittadino" di cui all', comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
2. Ai fini della valutazione annuale e dell'ammissione agli esami è necessaria la frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-17;226#art-20