Art. 16 · Livelli essenziali dell'offerta formativa
Capo III

Art. 16

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Livelli essenziali dell'offerta formativa

In vigore dal 19 nov 2005
1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti all'offerta formativa: a) il soddisfacimento della domanda di frequenza; b) l'adozione di interventi di orientamento e tutorato, anche per favorire la continuità del processo di apprendimento nei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, nell'università o nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti dello studente; c) l'adozione di misure che favoriscano la continuità formativa anche attraverso la permanenza dei docenti di cui all' nella stessa sede per l'intera durata del percorso, ovvero per la durata di almeno un periodo didattico qualora il percorso stesso sia articolato in periodi; d) la realizzazione di tirocini formativi ed esperienze in alternanza, in relazione alle figure professionali caratterizzanti i percorsi formativi. 2. Ai fini del soddisfacimento della domanda di frequenza di cui al comma 1 lettera a), è considerata anche l'offerta formativa finalizzata al conseguimento di qualifiche professionali attraverso i percorsi in apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
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