Art. 256 · Inquadramento nella qualifica del ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse
Titolo VI

Art. 256

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Inquadramento nella qualifica del ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse

In vigore dal 21 nov 2018
1. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco, impiegato in qualità di atleta nel gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, è inquadrato nella istituita qualifica di atleta. 2. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo, ai fini del conseguimento degli scatti convenzionali, conserva l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-256