Art. 252 · Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli operatori e degli assistenti
Titolo VI

Art. 252

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Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli operatori e degli assistenti

In vigore dal 21 nov 2018
1. Il personale con la qualifica di operatore è inquadrato nella istituita qualifica di operatore. 2. Il personale con la qualifica di operatore tecnico, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di operatore. 3. Il personale con la qualifica di operatore tecnico, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di operatore esperto. 4. Il personale con la qualifica di operatore professionale, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di operatore esperto. 5. Il personale con la qualifica di operatore professionale, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella qualifica di operatore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 6. Il personale con la qualifica di operatore esperto, che abbia meno di sette anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di operatore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 7. Il personale con la qualifica di operatore esperto, che abbia maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di assistente, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 8. 8. Il personale con la qualifica di assistente è inquadrato nella istituita qualifica di assistente. 9. Il personale con la qualifica di assistente capo è inquadrato nella istituita qualifica di assistente con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "capo". 10. Il personale con la qualifica di assistente capo al quale è stato attribuito uno scatto convenzionale è inquadrato nella istituita qualifica di assistente con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "capo". 11. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 12. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-252