Capo II
Art. 239
180 / 263Sanzioni disciplinari
In vigore dal 21 nov 2018
1. Ferma restando la disciplina delle incompatibilità dettata dall', comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il personale del Corpo nazionale che viola i doveri del servizio indicati da leggi, regolamenti o codici di comportamento ovvero conseguenti all'emanazione di una disposizione di servizio commette infrazione disciplinare ed è soggetto alle seguenti sanzioni:
a) rimprovero orale;
b) rimprovero scritto;
c) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi;
f) destituzione con preavviso;
g) destituzione senza preavviso.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell', comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi che si traggono dalle disposizioni dell' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
a) la tipologia delle infrazioni per le quali ciascuna sanzione disciplinare è inflitta;
b) i criteri da adottare da parte dell'organo sanzionatorio ai fini della gradualità e proporzionalità delle sanzioni, nonché della maggiorazione delle sanzioni medesime nei casi di reiterazione di infrazioni della stessa natura e di concorso di più infrazioni compiute con un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni connesse tra loro;
c) gli organi, le fasi, le modalità e i termini del procedimento disciplinare, assicurando l'adeguata salvaguardia dei diritti di difesa del personale, anche attraverso la previsione di garanzie progressivamente crescenti con la gravità dell'infrazione contestata;
d) le fasi, le modalità e i termini del procedimento di impugnazione delle sanzioni davanti al collegio arbitrale di disciplina;
e) i casi, le modalità e gli effetti della riapertura del procedimento disciplinare e della riabilitazione;
f) i casi e le modalità della sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in pendenza del procedimento disciplinare;
g) le disposizioni transitorie in relazione anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma.
3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresì disciplinati, nel rispetto delle disposizioni della legge 27 marzo 2001, n. 97, e per i profili da questa non diversamente regolati, il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale e la sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in caso di procedimento penale.
4. Il regolamento indicato al comma 2 può anche prevedere la riproduzione delle corrispondenti disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro relativi al personale del Corpo nazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-239