Titolo IV
Art. 235
248 / 263Riammissione in servizio
In vigore dal 21 nov 2018
1. Il personale il cui rapporto di impiego sia cessato per effetto di dimissioni o di dispensa per motivi di salute può richiedere, entro cinque anni dalla data della cessazione del rapporto di impiego, la riammissione in servizio. Il Dipartimento si pronuncia motivatamente, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di accoglimento, il dipendente è ricollocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione.
2. La facoltà di cui al comma 1 è data al personale, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di leggi relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana.
3. La riammissione in servizio è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nelle dotazioni organiche del Corpo nazionale, al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente, nonché al positivo accertamento dell'idoneità psico-fisica, qualora la cessazione del rapporto sia stata determinata da motivi di salute.
4. Qualora, per effetto della cessazione del rapporto di impiego, il personale goda di trattamento pensionistico, si applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo tra trattamento retributivo e trattamento pensionistico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-235