Capo III
Art. 211
203 / 263Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti
In vigore dal 21 nov 2018
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al personale appartenente alle qualifiche direttive che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche è attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio.
2. Al personale appartenente alle qualifiche di primo dirigente è attribuito uno scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio maturato complessivamente nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti.
3. Gli scatti convenzionali di cui ai commi 1 e 2 non sono attribuiti al personale che nel triennio precedente abbia riportato nella valutazione annuale di cui all' un punteggio inferiore a ottanta o una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria o sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all', comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene, anche con effetto retroattivo.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-211