Capo III
Art. 208
200 / 263Trattamento economico
In vigore dal 21 nov 2018
1. Il trattamento economico omnicomprensivo si articola, per i dirigenti del Corpo nazionale, in una componente stipendiale di base, nonché in due componenti accessorie, la prima, correlata ai rischi assunti, alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi e alle responsabilità esercitate, la seconda, volta a remunerare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, nonché le maggiori attività effettivamente rese in occasione di interventi straordinari di soccorso tecnico urgente. Quest'ultima componente comprende la speciale indennità di cui all' del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 remunera tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri di ufficio attribuite ai dirigenti, in relazione alla qualifica di appartenenza.
3. Il procedimento negoziale di cui all' assicura, in relazione alla specificità dei ruoli di livello dirigenziale del Corpo nazionale e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati del trattamento economico, secondo appositi parametri in tale sede definiti.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-208