Capo III
Art. 200
192 / 263Individuazione degli incarichi di livello dirigenziale
In vigore dal 21 nov 2018
1. Ferme restando le disposizioni di cui all' del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei Ministeri, gli incarichi da conferire ai primi dirigenti del Corpo nazionale, nell'ambito delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. Con lo stesso provvedimento sono individuati gli incarichi da conferire ai dirigenti superiori, ivi compresi quelli di particolare rilevanza. Per gli incarichi individuati ai sensi del presente comma, le funzioni vicarie, la provvisoria sostituzione del titolare, in caso di assenza o di impedimento, e la reggenza, in attesa della nomina del titolare, sono riservate, in relazione alle specifiche funzioni di ciascun ruolo di appartenenza, ad un altro dirigente del Corpo nazionale o ad un funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi del Corpo.
2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalità di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione degli incarichi di cui al medesimo comma.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-200