Art. 181
151 / 263Corso di formazione e tirocinio per vice direttore sanitario
In vigore dal 21 nov 2018
1. I vincitori del concorso di cui all' sono nominati vice direttori sanitari in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui quattro mesi di corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi, e due mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale.
2. Al termine dei quattro mesi del corso di formazione, i vice direttori sanitari in prova sostengono un esame all'esito del quale il capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo restando quanto previsto dall', ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo. I vice direttori sanitari in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.
3. I vice direttori sanitari in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi sanitari con la qualifica di vice direttore sanitario secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.
6. I vice direttori sanitari sono assegnati ai servizi di istituto presso le direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilità.
L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'.
7. L'assegnazione di cui al comma 6 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
8. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale è assegnato il trattamento economico più favorevole.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-181