Art. 172
141 / 263Funzioni del personale appartenente al ruolo dei direttivi tecnico-scientifici
In vigore dal 21 nov 2018
1. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi tecnico-scientifici di cui all' espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza.
2. Il personale di cui al comma 1 svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, funzioni tecnico-scientifiche implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità, connesse all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale e le altre funzioni attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. All'ambito tecnico-scientifico afferiscono, in relazione alla specifica qualificazione professionale del personale, settori di competenza attinenti all'applicazione delle scienze biologiche, chimiche, geologiche, agro-forestali, psicologiche e di eventuali ulteriori discipline di interesse del Corpo nazionale, da individuarsi con decreto del capo del Dipartimento.
3. Il personale del ruolo dei direttivi tecnico-scientifici esercita le funzioni di cui al comma 1, partecipando all'attività del dirigente responsabile dell'ufficio cui è assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di unità organizzative nell'ambito dell'ufficio dirigenziale cui è assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti e nell'ambito della specifica professionalità posseduta, compiti di pianificazione, di coordinamento e di controllo delle attività proprie del settore di competenza, con autonomia organizzativa e responsabilità dei risultati conseguiti; coordina e cura la progettazione, la realizzazione e il collaudo di lavorazioni, anche aventi un elevato grado di complessità, inerenti al proprio specifico indirizzo professionale; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; nell'ambito dei settori di competenza, svolge attività di studio e di ricerca, elabora proposte e progetti particolareggiati e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; effettua, anche in qualità di responsabile di unità organizzative, di laboratori di ricerca e di impianti di prova, attività di analisi e di sviluppo dei processi e degli strumenti di lavoro del Corpo nazionale, con particolare riferimento alle esigenze definite dalle direzioni centrali del Dipartimento; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, cooperando anche alle fasi di indagine di mercato e a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione e di attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame. Il personale con la qualifica di direttore vicedirigente tecnico-scientifico, inoltre, gestisce, coordina e controlla processi lavorativi complessi, attinenti agli ambiti di propria competenza, anche avvalendosi delle risorse umane e strumentali assegnate. Allo stesso possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti elevati livelli di competenza.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-172