Art. 163
132 / 263Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti informatici
In vigore dal 21 nov 2018
1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti informatici di cui all' espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza.
2. Il personale di cui al comma 1 svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, funzioni informatiche implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità connesse all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta.
3. Il personale del ruolo dei direttivi informatici esercita le funzioni di cui al comma 2, partecipando all'attività del dirigente responsabile dell'ufficio cui è assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di unità organizzative nell'ambito dell'ufficio dirigenziale cui è assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti, compiti di pianificazione, di coordinamento e di controllo delle attività proprie del settore di competenza, con autonomia organizzativa e responsabilità dei risultati conseguiti; coordina e cura la progettazione, la realizzazione e il collaudo di lavorazioni, anche aventi un elevato grado di complessità, inerenti al proprio indirizzo tecnico-professionale; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; nell'ambito dei settori di competenza, svolge attività di studio e di ricerca, elabora proposte e progetti particolareggiati e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; effettua, anche avvalendosi di collaboratori, l'analisi tecnica di processi di lavoro, delinea la struttura hardware e definisce le specifiche tecniche e le funzioni relative al software, al sistema e alla rete; valuta prodotti di software e soluzioni hardware; controlla gli standard di funzionamento; pianifica, coordina e segue le attività di sviluppo dei sistemi informatici; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, cooperando alle attività di indagine di mercato e a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame; cura lo sviluppo e il coordinamento delle attività connesse all'innovazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il personale con qualifica di direttore vicedirigente informatico, altresì, gestisce, coordina e controlla processi lavorativi complessi, attinenti agli ambiti di propria competenza, anche avvalendosi delle risorse umane e strumentali assegnate. Allo stesso possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti elevati livelli di competenza e può essere delegato l'esercizio di funzioni dirigenziali correlate al ruolo di appartenenza; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui all', assicura le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente informatico, in caso di assenza o impedimento. In assenza di personale con la qualifica di direttore vicedirigente informatico, il direttore informatico assume, in via temporanea e comunque per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, le funzioni vicarie del dirigente informatico della struttura dei vigili del fuoco, quando le procedure di mobilità siano andate deserte e quando non si possa procedere per esigenze di carattere funzionale o di servizio all'assegnazione di un direttore vicedirigente informatico di una struttura dei vigili del fuoco limitrofa.
4. I dirigenti informatici, nell'espletamento degli incarichi di funzione individuati nella tabella B, allegata al presente decreto, dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici cui sono preposti e adottano i provvedimenti organizzativi necessari ad assicurarne la funzionalità e l'efficienza; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente; curano l'attuazione dei progetti loro assegnati dai dirigenti di cui all', adottando i provvedimenti relativi; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni di carattere informatico.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-163