Art. 152 · Capo del Corpo nazionale
Titolo II

Art. 152

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Capo del Corpo nazionale

In vigore dal 21 nov 2018
(Capo del Corpo nazionale). 1. Il capo del Corpo nazionale, oltre alle funzioni previste dalla normativa vigente, sostituisce il capo del Dipartimento in caso di assenza o impedimento. In ragione delle funzioni previste e della sovraordinazione funzionale riconosciuta ai sensi dell', comma 4, al capo del Corpo nazionale è attribuita una speciale indennità pensionabile, la cui misura è stabilita dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Il capo del Corpo nazionale è individuato tra i dirigenti generali del Corpo con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-152