Titolo II
Art. 150
241 / 263Percorso di carriera
In vigore dal 21 nov 2018
1. Non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, i direttori vicedirigenti che non abbiano prestato servizio effettivo per almeno due anni presso le strutture periferiche del Corpo nazionale.
2. Allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore è ammesso il personale appartenente alla qualifica di primo dirigente che abbia svolto, in tale qualifica e durante la permanenza nel ruolo dei direttivi, incarichi per un periodo non inferiore ad un anno, in non meno di tre sedi diverse, di cui almeno una nella predetta qualifica dirigenziale.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-150