Capo I
Art. 80
114 / 241Informazioni per i consumatori e ricorso extragiudiziale
In vigore dal 21 giu 2011
1. L'operatore può adottare appositi codici di condotta, secondo le modalità di cui all'.
2. Per la risoluzione delle controversie sorte dall'esatta applicazione dei contratti disciplinati dal presente capo è possibile ricorrere alle procedure di mediazione, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. È fatta salva la possibilità di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dall', comma 2, dello stesso decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206#art-80