Art. 59 undecies
239 / 241Protezione supplementare relativa alle interfacce online
In vigore dal 23 gen 2026
1. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 27-quater e le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, il professionista adotta procedure interne volte a evitare che la struttura e le funzionalità delle interfacce online usate per la conclusione di contratti di servizi finanziari a distanza siano progettate, organizzate e gestite in modo da indurre in errore o manipolare i consumatori che sono destinatari del servizio o altrimenti distorcere o compromettere la loro capacità di prendere decisioni libere e informate. Le procedure interne assicurano in particolare che le interfacce online:
a)non attribuiscono maggiore rilevanza a talune scelte nel chiedere ai consumatori che sono destinatari del loro servizio di prendere una decisione;
b) non chiedono ripetutamente che i consumatori che sono destinatari del servizio effettuino una scelta laddove tale scelta sia già stata fatta, specialmente presentando pop-up che interferiscono con l'esperienza dell'utente;
c) non rendono la procedura di recesso da un servizio più difficile della procedura di sottoscrizione dello stesso.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206#art-59-undecies