Parte III›Titolo III›Capo I›Sez. II
Art. 58
65 / 241Effetti dell'esercizio del diritto di recesso sui contratti accessori
In vigore dal 23 gen 2026
1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, in materia di contratti di credito ai consumatori, se il consumatore esercita il suo diritto di recesso da un contratto a distanza o concluso fuori dei locali commerciali a norma degli articoli da 52 a 57, eventuali contratti accessori sono risolti di diritto, senza costi per il consumatore, ad eccezione di quelli previsti dall', comma 2, e dall'.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
- Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206#art-58