Parte II
Art. 29
5 / 241Prescrizioni
In vigore dal 23 ott 2005
1. Le televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, non devono contenere scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la sensibilità dei consumatori per indecenza, volgarità o ripugnanza.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206#art-29