Art. 28 · Ambito di applicazione
Parte II

Art. 28

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Ambito di applicazione

In vigore dal 21 set 2007
1. Le disposizioni della presente capo si applicano alle televendite, come definite nel regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, comprese quelle di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a concorsi o giochi comportanti ovvero strutturati in guisa di pronostici. Le medesime disposizioni si applicano altresì agli spot di televendita.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206#art-28