Parte V
Art. 140 quater
186 / 241Legittimazione ad agire
In vigore dal 7 apr 2023
1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all', gli organismi pubblici indipendenti nazionali di cui all', numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017, che facciano richiesta di essere legittimati e gli enti designati in un altro Stato membro e iscritti nell'elenco elaborato e pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell', paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020, sono legittimati a proporre le azioni rappresentative previste dall', comma 2, primo periodo, innanzi al giudice italiano.
2. Gli enti previsti dall', compresi quelli che rappresentano consumatori di più di uno Stato membro, sono legittimati a proporre le azioni rappresentative previste dall', comma 2, primo periodo, negli altri Stati membri.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 25 giugno 2023".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206#art-140-quater