Art. 140 decies · Accordi di natura transattiva e conciliativa
Parte V

Art. 140 decies

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Accordi di natura transattiva e conciliativa

In vigore dal 7 apr 2023
1. Fino alla discussione orale della causa, l'ente legittimato e il professionista possono depositare congiuntamente al tribunale una proposta transattiva o conciliativa concernente la domanda proposta ai sensi dell'. 2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1 il tribunale, sentiti l'ente legittimato e il professionista, può invitarli a raggiungere una transazione concernente la domanda proposta ai sensi dell' entro un termine ragionevole. 3. Il tribunale verifica che la proposta transattiva o conciliativa non contrasti con norme imperative e non contenga clausole o obbligazioni non eseguibili tenuto conto dei diritti e degli interessi di tutte le parti e, in particolare, di quelli dei consumatori interessati. 4. Si applica l'articolo 185, terzo comma, del codice di procedura civile. 5. Si applica, altresì, l'articolo 840-quaterdecies del Codice di procedura civile in quanto compatibile.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 25 giugno 2023".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206#art-140-decies