Art. 135 sex decies · Onere della prova
Parte IVTitolo III

Art. 135 sex decies

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Onere della prova

In vigore dal 11 dic 2021
decies (Onere della prova) 1. L'onere della prova riguardo al fatto se il contenuto digitale o il servizio digitale sia stato fornito in conformità dell', commi 1 e 2, è a carico del professionista. 2. Nei casi di cui all'decies, comma 2, l'onere della prova della conformità al contratto del contenuto digitale o del servizio digitale al momento della fornitura è a carico del professionista per un difetto di conformità che risulti evidente entro il termine di un anno dal momento in cui il contenuto digitale o il servizio digitale è stato fornito. 3. Nei casi di cui all'decies, comma 5, l'onere della prova della conformità al contratto del contenuto digitale o il servizio digitale durante il periodo di tempo in cui avviene la fornitura è a carico del professionista per un difetto di conformità che si manifesta entro tale periodo. 4. I commi 2 e 3 non si applicano se il professionista dimostra che l'ambiente digitale del consumatore non è compatibile con i requisiti tecnici del contenuto digitale o del servizio digitale e se ha informato il consumatore di tali requisiti in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione del contratto. 5. Il consumatore collabora con il professionista per quanto ragionevolmente possibile e necessario al fine di accertare se la causa del difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale al momento specificato dall'decies, commi 2 o 5, a seconda dei casi, risieda nell'ambiente digitale del consumatore. L'obbligo di collaborazione è limitato ai mezzi tecnicamente disponibili che siano meno intrusivi per il consumatore. Se il consumatore non collabora e se il professionista ha informato il consumatore dei requisiti inerenti il necessario ambiente digitale in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione del contratto, l'onere della prova riguardo all'esistenza del difetto di conformità al momento di cui all'decies, commi 2 e 5 è a carico del consumatore.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le modifiche apportate al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dall'articolo 1, comma 1 del presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applicano alle forniture di contenuto digitale o di servizi digitali che avvengono a decorrere da tale data, fatta eccezione per gli articoli 135-quindecies e 135-vicies semel che si applicano ai contratti conclusi a decorrere da tale data".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206#art-135-sex-decies