Art. 103 · Definizioni
Parte IV›Titolo I

Art. 103

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Definizioni

In vigore dal 16 mag 2026
1. Fatte salve le definizioni di cui all' del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, ai fini del presente titolo si intende per: a) "regolamento": il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio; b) "autorità di vigilanza del mercato": autorità designate a norma dell', comma 1, del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, quali responsabili dell'organizzazione e dell'esecuzione della vigilanza del mercato nel territorio italiano; c) "autorità di controllo": autorità designate a norma dell', comma 1, del decreto legislativo n. 157 del 2022, quali autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea; d) "ufficio unico di collegamento": la struttura di cui all' del decreto legislativo n. 157 del 2022.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206#art-103