Titolo II
Art. 8
8 / 35Monitoraggio dell'adesione ai servizi di assistenza al traffico marittimo da parte delle navi.
In vigore dal 26 mar 2011
1. L'autorità VTS vigila sull'adesione ai servizi di assistenza al traffico marittimo da parte delle navi e adotta, secondo le procedure operative previste nel locale regolamento VTS, le misure necessarie e appropriate per assicurare che:
a) le navi soggette al VTS nell'ambito del mare territoriale ne rispettino i relativi obblighi;
b) le navi soggette al VTS battenti bandiera di uno Stato membro al di fuori del mare territoriale ne rispettino i relativi obblighi;
c) le navi soggette al VTS battenti bandiera di un Paese terzo al di fuori del mare territoriale si attengano ai relativi obblighi, per quanto ragionevole e prudente, comunicando allo Stato di bandiera ogni eventuale violazione.
2. L'Amministrazione adotta le misure necessarie e appropriate per assicurare che le navi di bandiera Italiana partecipino e rispettino le regole esistenti nelle aree VTS di un altro Stato membro.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;196#art-8