Art. 26 · Disposizioni finanziarie
Titolo IV

Art. 26

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Disposizioni finanziarie

In vigore dal 17 dic 2008
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate, per la finanza pubblica. 1-bis. Le amministrazioni competenti danno attuazione agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a normativa vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 agosto 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Fini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Landolfi, Ministro delle comunicazioni Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Visto, il Guardasigilli: Castelli

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;196#art-26