Art. 25 bis · Comunicazione delle misure adottate
Titolo IV

Art. 25 bis

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Comunicazione delle misure adottate

In vigore dal 17 dic 2008
1. L'autorità marittima che ha adottato le misure di cui agli , comma 3, 19, comma 1, e 25, nei confronti di navi di bandiera straniera ne informa senza indugio lo Stato di bandiera ed ogni altro Stato interessato. 2. L'autorità marittima che constata, quando si verifica un incidente in mare di cui all', che la compagnia non è stata in grado di stabilire e mantenere un collegamento con la nave o con le autorità competenti, ne informa lo Stato che ha rilasciato od a nome del quale sono stati rilasciati il documento di conformità ISM ed il certificato di gestione della sicurezza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;196#art-25-bis