Art. 21 · Informazioni delle parti interessate
Titolo IV

Art. 21

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Informazioni delle parti interessate

In vigore dal 8 ott 2005
1. L'autorità marittima, quando è necessario, segnala via radio ogni incidente comunicato ai sensi dell' e divulga le informazioni relative all'eventuale presenza di ogni nave che comporta un rischio per la sicurezza della navigazione, delle persone e dell'ambiente. 2. L'autorità marittima, che riceve notizie relative a fatti o situazioni idonei, anche potenzialmente, a creare un aumento del rischio di zone marittime e costiere di altro Stato membro, adotta le più appropriate misure per fornire ogni pertinente informazione e consultazione e, laddove sia necessario, si rende disponibile per ogni possibile forma di collaborazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;196#art-21