Titolo III
Art. 14
17 / 35Scambio telematico di dati fra Stati membri
In vigore dal 26 mar 2011
1. L'amministrazione coopera con le autorità degli altri Stati membri per garantire l'interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi nazionali utilizzati per la gestione delle informazioni di cui all'allegato I.
2. I sistemi di cui al comma 1 consentono:
a) lo scambio dei dati per via elettronica e la ricezione e il trattamento dei messaggi comunicati ai sensi dell';
b) la trasmissione delle informazioni 24 ore su 24;
c) la trasmissione... all'autorità competente di un altro Stato membro, che fa richiesta, delle informazioni che riguardano la nave e le merci pericolose o inquinanti che si trovano a bordo.
3. La NCA, su richiesta della NCA di altro Stato membro, trasmette, senza ritardo, mediante SafeSeaNet, informazioni sulla nave o sulle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo, necessarie ai fini della sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo, dei lavoratori marittimi, delle navi e degli impianti portuali, dell'ambiente marino e costiero e delle risorse biologiche marine.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;196#art-14