Art. 9
9 / 12Qualità dell'informazione ambientale
In vigore dal 8 ott 2005
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio garantisce, se possibile, che l'informazione ambientale detenuta dall'autorità pubblica sia aggiornata, precisa e confrontabile.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici elabora, se necessario, apposite specifiche tecniche da approvare con le modalità di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;195#art-9