Titolo III
Art. 14
18 / 21Copertura finanziaria.
In vigore dal 4 ago 2013
1. All'attuazione del presente decreto, fatta salva l'implementazione degli strumenti finanziari di cui all', si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;192#art-14