Art. 14 · Copertura finanziaria.
Titolo III

Art. 14

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Copertura finanziaria.

In vigore dal 4 ago 2013
1. All'attuazione del presente decreto, fatta salva l'implementazione degli strumenti finanziari di cui all', si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;192#art-14