Art. 21 · Requisiti di qualità e di sicurezza relativi al sangue e agli emocomponenti
Capo VI

Art. 21

Abrogato21 / 30

Requisiti di qualità e di sicurezza relativi al sangue e agli emocomponenti

In vigore dal 7 feb 2008
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 20 DICEMBRE 2007, N. 261

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;191#art-21