Art. 9 · Funzionamento dell'organo di rappresentanza e procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori

Art. 9

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Funzionamento dell'organo di rappresentanza e procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori

In vigore dal 6 ott 2005
1. L'organo competente della SE e l'organo di rappresentanza operano con spirito di cooperazione nell'osservanza dei loro diritti e obblighi reciproci. La stessa disposizione vale per la cooperazione tra l'organo di vigilanza o di amministrazione della SE e i rappresentanti dei lavoratori, nell'ambito della procedura per l'informazione e la consultazione di questi ultimi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;188#art-9