Art. 12 · Sanzioni

Art. 12

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Sanzioni

In vigore dal 6 ott 2005
1. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione della disposizione di cui all' il direttore generale della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti interessate, valutati i lavori della commissione tecnica di cui all', applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da 1.033 euro a 6.198 euro. 2. Qualora sorgano questioni in ordine all'obbligo dell'organo di vigilanza o di amministrazione della SE o della società partecipante di cui all' di rendere disponibili le informazioni sul numero dei lavoratori o agli obblighi di informazione e consultazione stabiliti nell'accordo di cui all', fatte salve le previsioni di cui all', è costituita una commis-sione di conciliazione composta da membri nominati dalle parti interessate, presieduta da un soggetto nominato dalle parti stesse di comune accordo e costituita secondo le regole dettate all'. In caso di mancato accordo fra le parti entro trenta giorni circa la sussistenza degli obblighi, il direttore generale della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti medesime in contraddittorio tra loro, accerta l'eventuale inadempienza e ordina l'adempimento degli obblighi stessi. Qualora non venga ottemperato all'ordine entro il termine di trenta giorni, il direttore generale applica a carico del soggetto inadempiente la sanzione amministrativa da 5.165 euro a 30.988 euro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;188#art-12