Art. 3 · Notifiche e termini di applicazione

Art. 3

3 / 3

Notifiche e termini di applicazione

In vigore dal 6 ott 2005
1. I tipi di procedura nazionale di insolvenza che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, nonché tutte le modifiche normative che le riguardano sono notificate alla Commissione e agli altri Stati membri. 2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle procedure concorsuali aperte successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 agosto 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;186#art-3