Art. 5 · Riposi

Art. 5

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Riposi

In vigore dal 6 ott 2005
1. Fermo restando quanto disposto all' in materia di ferie, al personale di volo dell'aviazione civile vengono assegnati giorni liberi da ogni tipo di servizio e di riserva, comunicati preventivamente dal datore di lavoro, nella misura di almeno 7 giorni locali per ciascun mese di calendario e comunque di almeno 96 giorni locali per ciascun anno di calendario, che possono comprendere eventuali periodi di riposo prescritti dalla legislazione vigente. 2. I contratti collettivi di lavoro stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative possono stabilire le modalità di fruizione proporzionale delle giornate di riposo di cui al comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;185#art-5