Art. 29 · Verifica attraverso strutture tecniche esterne all'amministrazione
Allegato TecnicoSez. IV

Art. 29

Abrogato49 / 70

Verifica attraverso strutture tecniche esterne all'amministrazione

In vigore dal 7 ott 2005 al 30 giu 2006
1. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui all'articolo precedente, comma 1, nonché nei casi di carenza di adeguate professionalità in organico, accertata ai sensi dell', comma 5, della legge quadro, la Stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento o direttamente tramite lo stesso responsabile del procedimento, con le modalità previste dalla legge quadro, affida l'appalto di servizi avente ad oggetto la verifica, ai seguenti soggetti: a) per verifiche di progetti di lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, ad organismi di controllo, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA), come organismi di ispezione di Tipo A; b) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro: ai soggetti di cui alla lettera a); ai soggetti di cui all', comma 1, lettere d), e), f), g) e g-bis), della legge quadro che dovranno disporre di un sistema interno di controllo di qualità, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001/2000, rilasciata da organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA); tale certificazione dovrà essere emessa in conformità ad apposite linee guida predisposte dagli enti di accreditamento riconosciuti a livello europeo in termini tali da garantire l'assoluta separazione sul piano tecnico procedurale tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali soggetti dovranno aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all'attività di verifica dei progetti e in cui sia accertata mediante la certificazione l'applicazione di procedure che ne garantiscano indipendenza ed imparzialità; i predetti soggetti dovranno altresì dimostrare, in relazione alla progettazione del singolo intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilitadi cui al comma 5 dell' e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica. I soggetti devono altresì impegnarsi per iscritto al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i due anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico. 2. Gli organismi e i soggetti di cui al comma 1 dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara per l'affidamento dei servizi avente ad oggetto la verifica, individuati dalla stazione appaltante come previsto all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-17;189#art-at-29